La legge 104/92 è la normativa nazionale che definisce i diritti delle persone affette da disabilità grave e
consente loro, a determinate condizioni, di assentarsi dal lavoro fruendo permessi di lavoro retribuiti e ad usufruire di ulteriori agevolazioni. Per estensione possono usufruire dei permessi 104 anche i lavoratori che assistono un familiare disabile, come ad esempio un genitore anziano non autosufficiente.
Dal punto di vista legislativo, vengono riconosciute come non autosufficienti le persone anziane che necessitano di assistenza continua per la deambulazione o per lo svolgimento delle attività quotidiane.
I lavoratori che devono accudire un familiare non autosufficiente, entro il 3° grado di parentela, hanno diritto a tre giorni di permesso lavorativo retribuito al mese, che possono essere usati anche frazionati in ore, purché non si superi il triplo delle ore lavorative giornaliere.
In base ad una recente sentenza della Corte di Cassazione è stato stabilito che il lavoratore può avvalersi dei 3 giorni di permesso mensili anche se il familiare da assistere non abita più in casa propria ma è ricoverato in una struttura residenziale, come una casa di riposo. Il divieto comunque permane se la struttura, oltre ai servizi di tipo alberghiero, fornisce anche prestazioni sanitarie continue, come nel caso della RSA.
La sentenza ha avuto origine dal caso di un dipendente della Asl TO5, che usufruiva dei permessi lavorativi previsti dalla legge 104, licenziato quando l’azienda ha constatato che la madre dell’uomo era ricoverata presso una residenza di tipo alberghiero.
L’uomo si è pertanto rivolto alla Corte di Cassazione, la quale ha precisato che il divieto di usare i tre giorni di permesso lavorativo per assistere un familiare disabile rimane valido solo nel caso in cui quest’ultimo sia ricoverato a tempo pieno in una struttura ospedaliera o simile, pubblica o privata, nella quale l’ospite riceve assistenza sanitaria continua (come nella RSA). Questo genere di assistenza, invece, non è garantito nelle residenze alberghiere come le case di riposo.
Perciò, il lavoratore ha diritto ad adoperare i permessi anche qualora il proprio familiare risieda stabilmente in una residenza per anziani di tipo alberghiero o che garantisce anche servizi e assistenza sanitaria, a patto che questi vengano forniti in modo non continuativo.
Fanno eccezione inoltre, i disabili ricoverati in stato vegetativo permanente o in stato terminale oppure che necessitano di recarsi fuori dalla struttura per visite e terapie specialistiche certificate. Anche in questi casi, infatti, i familiari della persona ricoverata possono usufruire dei tre giorni di permesso.